RINNOVO CCNL OPERAI AGRICOLI
Nella notte tra il 23 e il 24 maggio u.s. è stata firmata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti. Il rinnovo TUTELA IL POTERE DI ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI IN UN CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO DIFFICILE E COMPLESSO. Con tale rinnovo l’agricoltura ha confermato, nel periodo pandemico, la sua capacità di resistere e riorganizzarsi, mantenendo il ruolo strategico per gli obiettivi di sicurezza nazionale, fornendo il suo contributo al Paese per scongiurare la recessione.
L’accordo conferma la durata quadriennale del contratto (1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025) per la parte normativa e definisce gli aumenti economici per il biennio 2022-2023, tenendo conto che, per il successivo biennio, resta confermata la competenza economica dei contratti provinciali.
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 sono incrementati del 4,7%, da erogare in tre tranche:
- 3% dal 1° giugno 2022;
- 1,2% dal 1° gennaio 2023;
- 0,5% dal 1° giugno 2023.
Nel mese di settembre 2023 è stato concordato l’impegno per incontrarsi, nel rispetto del modello contrattuale, per effettuare una comparazione tra l’inflazione reale nel biennio 2022/2023 e le dinamiche retributive definite dal rinnovo del CCNL, al fine di individuare le soluzioni contrattuali per recuperare l’eventuale differenziale.
Art. 3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025.
Art. 7 – Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Tra i compiti affidati all’Eban, al fine di ricercare nuove professionalità nelle aziende e creare più occupabilità dei giovani nel mondo agricolo, vi è il rafforzamento dell’INTEGRAZIONE FRA SCUOLA E LAVORO, per sviluppare collaborazioni tra Aziende agricole, Organizzazioni Sindacali e Datoriali, Università e/o scuole secondarie e Istituti Tecnici Superiori.
Art. 9 – Osservatori
È stata rafforzata la parte sugli Osservatori regionali, con l’impegno delle Parti a costituirli, laddove non presenti, entro il 31 dicembre 2022, con le seguenti funzioni:
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali/territoriali di sviluppo dell’agroalimentare e di tutela dell’ambiente;
- analisi delle classificazioni professionali
- monitoraggio dell’andamento dei rinnovi contrattuali provinciali.
Art. 28 – Convenzioni – Programmi di assunzione
Le aziende interessate che depositano presso gli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali l’elenco dei lavoratori interessati assunti nell’anno solare precedente, manifestando la volontà di riassumere gli stessi lavoratori per l’anno successivo, avranno accesso prioritario alla formazione ed alla informazione sul tema della salute e sicurezza.
Art. 30 – Appalti
Dopo i miglioramenti già apportati in maniera significativa nello scorso rinnovo, le Parti hanno inserito un impegno a verbale a sottoscrivere un Avviso comune da proporre agli organi competenti, per rendere più trasparente l’esternalizzazione delle lavorazioni in agricoltura.
Artt. 34 e 35– Orario di lavoro e Riposo settimanale
Sono state allargate le attività per le quali, i Contratti Provinciali di Lavoro, possono prevedere particolari modalità dell’orario e del riposo settimanale agli operai addetti alla vendita diretta, eventi e attività promozionali, delle fattorie sociali e didattiche.
Art. 36 bis – Ferie solidali
Per gli OTI viene definito lo strumento delle FERIE SOLIDALI. I lavoratori possono cedere a titolo gratuito, su base volontaria e definito dal CCNL, ferie e riposi maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, allargando le casistiche per assistere figli componenti del nucleo familiare, parenti e affini di 1°grado.
Art. 31 – Classificazione
B) Operai florovivaisti: sono state introdotte e aggiornate le figure professionali degli operai florovivaisti, valorizzando la professionalità e le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori di questo comparto.
Art. 42 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Sono state ampliate le attività (oltre alle agrituristiche e di acquacoltura, alla vendita diretta, eventi e attività promozionali, fattorie sociali e didattiche) per le quali i CPL possono stabilire una particolare tariffa in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.
Art. 59 – Fondo nazionale di previdenza complementare
Viene preso un impegno a verbale sulla PREVIDENZA COMPLEMENTARE, per PROMUOVERE questo strumento tra le lavoratrici e i lavoratori agricoli e incentivarne l’iscrizione.
Artt. 60 e 61 – malattia e infortunio operai agricoli e florovivaisti
È stata estesa l’aspettativa non retribuita di durata non superiore a sei mesi oltre ai lavoratori affetti da patologie oncologiche anche per chi viene sottoposto ai grandi interventi chirurgici elencati nel CCNL.
Art. 66 – Welfare integrativo a livello nazionale
Di notevole importanza è L’AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI riconosciute da Eban:
- indennità per le lavoratrici a tempo indeterminato che usufruiscono del congedo obbligatorio di maternità (retribuito all’80% dall’Inps), del 20% del minimo retributivo dell’area 2 per 5 mesi;
- aumentato l’assegno di solidarietà per OTI che usufruiscono dell’aspettativa non retribuita definita negli artt. 60 e 61, non solo in caso di gravi patologie ma anche per grandi interventi chirurgici;
- implementati da due a tre i mesi di congedo per l’indennità riconosciuta alle lavoratrici a tempo indeterminato vittime di violenza di genere, oltre ai tre mesi previsti dalla legge e indennizzati dall’Inps.
Ü Viene definito dalle Parti l’impegno a costituire la Cassa rischio vita per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
Artt. 80 e 81 – Delegato d’azienda operai agricoli e florovivaisti
Su questi articoli è stato effettuato un aggiornamento sui compiti del delegato d’azienda, VALORIZZANDO e MIGLIORANDO il suo ruolo all’interno delle imprese agricole, attraverso il confronto con la direzione sulle iniziative che incidono sull’organizzazione del lavoro e sulla formazione; il ricevimento delle informazioni sui programmi occupazionali e il confronto con la direzione relativamente al fabbisogno di manodopera.
Art. 83 – Rappresentanze sindacali unitarie
Con un impegno a verbale, le Parti istituiscono un gruppo di lavoro per la revisione del Protocollo RSU.