Novità rilevanti in tema di vaccinazione – Rinnovo richiesta di proroga delle tutele previste per il periodo di quarantena e per le assenze dei lavoratori fragili.
Datato 7 gennaio u.s. è stato definitivamente pubblicato il decreto legge n.1 (GU., Serie generale, n.4). Rispondendo ad una condizione di crescente emergenza, considerato l’aumento esponenziale dei casi di contagio determinati dalla variante Omicron, il Governo è giunto ad approvare, con l’entrata in vigore dal 8 gennaio c.a., un insieme di misure che introducono disposizioni stingenti, in particolare sul piano dell’obbligo vaccinale, comprendendo anche il mondo del lavoro pubblico e privato.
Primo paese in Europa, l’Italia, per la complessità degli interventi previsti, di natura vincolante, riguardanti l’obbligo vaccinale esteso alla popolazione, allo scopo di aumentare la tutela della salute della collettiva, percorrendo sempre di più la strada auspicata dalla CISL, già dall’estate scorsa, ha varato sostanzialmente, i seguenti obblighi:
Popolazione
- Per tutti i cittadini italiani, e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, (nonché i cittadini stranieri con occupazione da lavoro dipendente o autonomo che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari e i minori di stranieri), dal compimento dei 50 anni, è previsto l’obbligo di vaccinazione (ciclo primario e booster). Confermata l’esenzione per i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, fino al 31 gennaio 2022, essi possono utilizzare le certificazioni in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori o dai medici di medicina generale o pediatri che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione nazionale.
- In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100, impartita dal Ministero della Salute, mediante l’Agenzia delle Entrate, a coloro che dal 1° febbraio c.a. non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, come anche ai soggetti che dalla stessa data non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario, entro i termini di validità previsti.
- Sarà necessario possedere ed esibire il green pass “base” (ottenibile alle stesse condizioni del green pass “rafforzato” o con anche solo un tampone molecolare valido con esito negativo per la durata prevista, oltre a chi è esente per ragioni di salute e ai minori di 12 anni), fino al 31 marzo c.a., per accedere:
- ai servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio c.a.);
- ai pubblici uffici, postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare le esigenze essenziali e primarie della persona (ad es. farmacie o supermercati …) individuate con DPCM entro 15 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (a partire dal 1° febbraio c.a.).
N.B.: Dal 10 gennaio c.a. per accedere, tra gli altri, agli alberghi, ristoranti (anche quelli all’interno delle strutture), ai mezzi di trasporto pubblici locali, regionali interregionali sarà richiesto il possesso e l’esibizione del green pass “rafforzato”.
Contesti lavorativi pubblici e privati
- Per tutti gli occupati, del settore privato e pubblico (e delle strutture nelle quali si svolge l’attività giudiziaria, esclusi solo avvocati difensori, testimoni e le parti del processo), che hanno compiuto 50 anni, per poter accedere al luogo di lavoro dovranno essere in possesso del Green Pass “rafforzato”. L’obbligo, sarà operativo, almeno per adesso, dal 15 febbraio p.v., fino al 15 giungo p.v.. Il controllo dovrà avvenire da parte del datore di lavoro e/o da parte di un incaricato. Si ricorda, a tale riguardo, che per ottenere il green pass “rafforzato” occorre essere in regola con le vaccinazioni (ciclo primario e richiamo) o essere guariti dal Covid-19. Pertanto:
- chi è alla prima dose (inizio ciclo vaccinale primario), riceverà il green pass dopo 12 giorni dalla vaccinazione, e il certificato sarò valido dal 15° giorno, fino alla scadenza prevista per effettuare la seconda dose;
- chi ha già ricevuto la seconda dose (dose di completamento ciclo vaccinale primario), a partire dai quattro mesi successivi, fino ai sei mesi dopo la vaccinazione (durata ridotta, dagli attuali 9 mesi, dalla data del 1° febbraio p.v.), può procedere con la terza dose (booster);
- chi ha ricevuto anche la terza dose (dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario – booster), è in possesso di un certificato dalla validità pari a 6 mesi (durata ridotta, dagli attuali 9 mesi, dalla data del 1° febbraio p.v.);
- chi è guarito, e si appresta ad effettuare la vaccinazione necessaria a terminare il ciclo vaccinale primario o il richiamo, prolungando così di sei mesi il proprio certificato
Si ricorda che gli occupati esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, verranno adibiti dal datore di lavoro a mansioni, anche diverse dalla propria (senza che questo determini decurtazione della retribuzione), nel rispetto della tutela dal rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- In caso di comunicazione da parte degli occupati di mancato possesso o di non esibizione all’accesso dei luoghi di lavoro del green pass “rafforzato”, verranno considerati da subito assenti ingiustificati con relativa sospensione della retribuzione, altro compenso o emolumento. Condizione che non prevede conseguenze disciplinari e fa conservare il rapporto di lavoro. La violazione delle regole di accesso, da parte degli occupati prevede una sanzione da euro 600 a euro 1500, mentre per il datore di lavoro che non provvede al controllo sono previste sanzioni da euro 400 fino euro 1000. Somme che si raddoppiano in caso di reiterazione.
- In tutte le realtà lavorative, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (determinata da comunicazione di mancato possesso o non esibizione all’accesso dei luoghi di lavoro del green pass “rafforzato”), il datore di lavoro può sospendere l’occupato per la durata corrispondente a quella del contatto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022. Confermato anche in questo caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e a non ricevere alcuna conseguenza disciplinare.
- Ad integrazione di quanto disposto con il DL, è stato chiarito, con note del governo che, per quanto concerne la modalità di lavoro agile, per tutto il mondo del lavoro, si deve fare riferimento alle disposizioni vigenti (guardando anche alle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva, nel settore privato, delineate con il Protocollo nazionale, siglato tra Parti sociali e ministeri competenti, il 7 dicembre u.s.), utilizzando al massimo le flessibilità consentite. Permangono, comunque, le modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e occupato, ma con notifica telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e obbligo di informativa, sui rischi SSL, da parte del datore di lavoro.
Quarantena Servizi educativi
Per le modalità di gestione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico sono state previste, mediante una Circolare del Ministero della Salute e del Ministro dell’Istruzione (n.0001782 dell’8/01/2022 – DGPRE-DGPRE-P), le seguenti nuove regole:
- Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia:
- + con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di 10 giorni e quarantena di durata di 10 giorni che termina con un test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Scuola primaria:
- + con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe. L’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). Se il T0 o il T5 sono positivi è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il Medico di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta (MMG/PLS) e non si rientra a scuola.
- con un almeno due casi di positività: l’attività didattica in presenza è sospesa si applica la didattica a distanza per la durata 10 giorni e quarantena di durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo).
- Scuola secondaria di I e II grado:
- + con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine Ffp2 per 10 giorni.
- con due casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 10 giorni per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni (e ai quali non è stata somministrata la dose di richiamo), e quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo). Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2.
- con tre casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe. Si applica quanto previsto nella Circolare del Ministero della Salute per i contatti stretti (ad Alto Rischio) n.0060136 del 30/12/2021.
La CISL ha sollecitato i Ministri competenti sulle due questioni delicate, ad oggi, non ancora risolte, in tema di tutele per il periodo della quarantena e per le assenze dei lavoratori fragili.
In riferimento, difatti, alla misura di tutela che prevede l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato, essendo scaduta il 31 dicembre p.v., si è richiesta l’urgente proroga.
Così, per le tutele previste per le lavoratrici e i lavoratori fragili, considerato che, pur apprezzando la proroga, al 28 febbraio 2022, della possibilità di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, occorre intervenire anche a tutela di quei soggetti fragili che, per la particolare mansione a cui sono adibiti, non possono svolgere la propria attività se non in presenza, sul luogo di lavoro.
In tal senso, la CISL ha richiesto la proroga, fino al termine dello stato di emergenza, che preveda che il periodo di assenza dal servizio sia equiparato, come già previsto, al ricovero ospedaliero e non sia computabile ai fini del calcolo del periodo di comporto. Si ricorda che i soggetti fragili non devono essere confusi con i soggetti che hanno un certificato di esonero dalla vaccinazione.