IPOTESI di ACCORDO RINNOVO CCNL CONSORZI di BONIFICA e di MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Di seguito tutte le novità normative ed economiche previste nel nuovo testo
Il 28 settembre 2016 è stata sottoscritta, presso la sede dello SNEBI, l’ipotesi di Accordo
relativa al rinnovo del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
Fondiario a conclusione di una complicata e lunga trattativa protrattasi per oltre venti mesi.
Fai-Flai-Filbi esprimono la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, capace di
riaffermare il ruolo e l’importanza del contratto nazionale delle Bonifiche, anche perché si
colloca in un momento di grande difficoltà economica per il paese e di complicazioni in un
settore sempre messo in discussione e mai completamente valorizzato nel proprio ruolo di
servizio all’attività agricola, di contrasto al dissesto idrogeologico e per la tutela del territorio.
Di seguito tutte le novità normative ed economiche previste nel nuovo testo.
Classificazione personale (art. 2); Tabella raffronto (art. 4); Aumenti periodici anzianità (art. 75)
Nell’articolo 2, area A (parametro 159/135), area B (parametri 132/127) viene sostituito il termine “cumulativamente” con la dizione “almeno due delle seguenti
attività”; in questo modo si garantisce l’acquisizione dei parametri riportati sopra, con lo svolgimento di solo due delle mansioni indicate nei profili professionali menzionati.
Conseguentemente anche gli articoli 4 e 75 vengono aggiornati con la stessa dicitura.
Rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 8/bis)
L’articolo 8 bis viene inserito ex novo all’interno del CCNL per normare il rapporto di lavoro a
tempo determinato viste le nuove disposizioni del D.Lgs. 81/15 e, prevede alcune migliorie:
– nel caso in cui il rapporto prosegua dopo la scadenza del termine fissato o prorogato
dovrà essere corrisposta al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva
per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 25 % (20 % nella legge) fino al 10°
giorno e, pari al 45 % (40 % nella legge) successivamente.
- in caso di riassunzione con contratto di durata:
– fino a 6 mesi, deve essere previsto un intervallo tra i due contratti di almeno 5 giorni;
– se superiori a 6 mesi l’intervallo dovrà essere di almeno 10 giorni.
– I termini sono stati dimezzati rispetto alla legge.
Sistema di informazione sulle attività consortili (art. 9)>
Nell’ambito delle informazioni delle attività consortili il CCNL prevede che annualmente
venga effettuato un incontro con le organizzazioni sindacali nazionali. Tra i vari argomenti che
potranno essere dibattuti, l’accordo prevede, anche l’organizzazione del lavoro nei consorzi.
Compiti dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. (art. 18)
Il rinnovo stabilisce che le Amministrazioni dovranno informare all’inizio di ogni anno le
RSA/RSU, sul numero di personale impiegato a termine e/o stagionali e/o a tempo parziale
nell’anno precedente; inoltre viene inserito un nuovo punto (4-bis) dove si prevede un parere
delle RSA/RSU sul codice etico prima che questo venga adottato dal consorzio.
Permessi retribuiti e non retribuiti (art. 23 agibilità sindacali)
Di fronte alla richiesta di tagli drastici su permessi e distacchi sindacali si è riusciti a limitare
queste pesanti richieste prevedendo solo la diminuzione del 20 % dei permessi sindacali per i
componenti di organi direttivi provinciali (da 15 a 12 giorni).
Diritti di precedenza (art. 42)
Tenendo conto degli aggiornamenti di legge, si è riusciti ad estendere l’esercizio del diritto di
precedenza, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, ai 15 mesi successivi alla
cessazione del rapporto (12 di legge), tale volontà dovrà essere esercitata dal lavoratore
entro 6 mesi.
Nella graduatoria, prevista in caso di assunzione a tempo indeterminato, per quanto riguarda
le assenze che non vanno considerate nel calcolo dell’“assiduità al lavoro” non andranno
considerate le assenze per donazione di sangue e la violenza di genere.
Apprendistato (art. 43)
La norma è stata adeguata a quanto previsto nella nuova legislazione, per quanto riguarda
l’inquadramento per il primo anno di assunzione sarà di due profili professionali inferiori
mentre nei successivi sarà solo di uno.
Doveri del personale (art. 50)
Viene inserita una nota a verbale in cui si prevede la non applicazione del punto E (l’obbligo di
residenza in relazione alle mansioni affidate) in caso di cambiamento degli uffici, stabilimento
o impianto… a seguito di unione di uno o più Consorzi.
Cambiamento di mansioni – Effetti (art. 72, 134)
Questa materia ha rappresentato una parte molto delicata e impegnativa nello svolgimento
della trattativa; si è riusciti ad ottenere alcuni miglioramenti rispetto a quanto previsto dal
D.Lgs 81/15, nello specifico:
- in caso di demansionamento per modifica degli assetti organizzativi è stato inserito
l’informativa alle RSA/RSU come primo momento utile per il confronto con
l’Amministrazione sui piani di organizzazione variabile. - per quanto riguarda il demansionamento in via eccezionale è stata mantenuta la norma
contrattuale preesistente; - in caso di assegnazione a mansioni superiori l’accordo ha mantenuto il diritto del
dipendente al passaggio alla nuova qualifica dopo 3 mesi (invece di 6 previsti dalla legge).
Permessi ordinari (art. 95)
Si prevede che la richiesta di permesso in caso di gravi eventi imprevedibili prescinda dal
preavviso, fermo restando che lo stesso andrà documentato entro le 48 ore successive.
Congedi per eventi e cause particolari (art. 97)
Previsione dell’astensione dal lavoro per i percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, per un periodo massimo di tre mesi. Tali permessi potranno essere utilizzati nell’arco
temporale di tre anni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
Gravidanza e puerperio (art. 105)
È stato inserito nel presente articolo il giorno di permesso per il padre per nascita o
adozione, già normato e presente nell’art. 97 del CCNL.
I congedi previsti nel presente articolo sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria
con tempi di preavviso dimezzati rispetto alle norme in vigore (rispettivamente 5 e 2 giorni).
Cause di cessazione del rapporto (art. 109)
Causa le modifiche legislative intervenute si è dovuto definire la differenziazione, in caso di
licenziamento, tra i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015. (Dlgs n. 23 del 4 marzo 2015).
Dimissioni volontarie (art. 111)
L’articolo prevede, pena l’inefficacia, la comunicazione delle dimissioni del dipendente
unicamente con procedura telematica.
Limiti di età (art. 113)
Causa le modifiche di legge viene stabilito che la cessazione per età del rapporto di lavoro
avvenga al raggiungimento dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia salvo altri
trattamenti previsti da disposizioni speciali e, non più al raggiungimento del 65° anno.
Rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 126)
L’articolo nella sua complessità ha mantenuto gli aspetti positivi già previsti nel precedente
CCNL, cogliendo alcune previsioni più favorevoli rispetto alla legge, ad esempio:
– il pagamento delle ore supplementari avverrà con una maggiorazione del 15 % (nel
precedente articolo le stesse erano considerate ore ordinarie di lavoro)
– il lavoratore avrà la possibilità di negare la variazione di orario in casi particolari come
malattie oncologiche, assistenza a figli minori o affetti da handicap, etc.
Periodo di prova (art. 130)
E’ stato inserito un nuovo comma, a tutela degli avventizi, che stabilisce che gli operai
riassunti per le medesime mansioni, non saranno sottoposti al periodo di prova.
Doveri degli operai (art 132)
L’articolo prevede tra gli altri doveri del personale il rispetto del codice etico.
Assicurazioni sociali e integrazione e trattamenti (art. 146)
Altro miglioramento a favore degli avventizi: l’integrazione del trattamento previdenziale
previsto per legge, nel caso di infortunio sul lavoro, passa dal 90 % al 100%.
Riassunzione operai a tempo determinato (art. 150)
Nella riassunzione degli operai viene previsto che il diritto di precedenza, esercitato dai
lavoratori entro 3 mesi dalla fine del contratto di lavoro, si estingue trascorsi 15 mesi dalla
data di cessazione del rapporto.
Estensione del fondo di previdenza (art. 152)
Possibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non soggetti
all’assicurazione ENPAIA, di versare il 2 % annuo della retribuzione, precedentemente
accantonata dal Consorzio, al Fondo di previdenza Complementare AGRIFONDO.
Incentivi all’attività di progettazione (art. 155)
L’articolo sarà adeguato alle nuove norme di cui al D.Lgs 50/16 con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente accordo.
Decorrenza e durata (art 159)
La decorrenza torna ad essere quadriennale dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018.
Parte economica
Si prevede l’aumento salariale del 3,9 % suddiviso in 4 tranche:
- dello 0,9 %, decorre da giugno 2015 con un sostanzioso recupero della vacanza
contrattuale, - dell’1,3 % decorre dal 1 giugno 2016,
- dell’1 % partirà il primo giugno 2017
- e ultima dello 0,70 % da giugno 2018.