Indennità di 150 euro per i lavoratori dipendenti
La circolare Inps n° 127 del 16-11-2022 fornisce istruzioni applicative e contabili sull’indennità una tantum di importo pari a 150 euro (articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144).
L’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.
EROGAZIONE BONUS IN AUTOMATICO (senza presentare domanda)
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA. La circolare chiarisce i casi in cui il bonus di 150 euro verrà erogato d’ufficio dall’Inps. Il comma 10 dell’articolo 19 in esame prevede il riconoscimento da parte dell’INPS di una indennità una tantum pari a 150 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021. Il beneficio in argomento si aggiunge all’indennità una tantum di importo pari a 200 euro (sezione I, punto 2).
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione agricola. Detta indennità una tantum in favore dei percettori di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
NASPI. Il bonus di 150 euro verrà riconosciuto d’ufficio anche ai soggetti che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità. Si precisa che l’indennità una tantum in argomento non è, invece, riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di novembre 2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA
Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità una tantum viene erogata a domanda dall’INPS (sezione II, punto 2). L’articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. In tale platea di lavoratori sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Per il riconoscimento dell’indennità in esame la norma prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro. L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
A tale proposito, si rileva che quanto previsto dal menzionato articolo 19, comma 13, relativamente al pagamento diretto da parte dell’INPS su presentazione di apposita domanda, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, bensì solo coloro i quali abbiano avuto nel 2021 i requisiti sopra illustrati e recati dal comma 13.
PAGAMENTO IN BUSTA PAGA
Conseguentemente, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti.
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
La domanda all’INPS si invia esclusivamente in via telematica, fino al 31 gennaio 2023.
CALENDARIO PAGAMENTI
Il calendario di alcuni pagamenti del bonus 150 euro è il seguente:
- Per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di novembre 2022.
- Per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023.