Consorzi Agrari: rinnovato finalmente il CCNL
Il 18 giugno 2014, presso la sede di Assocap in Roma unitamente a FLAI-CGIL, UILTUCS-UIL e SINALCAP è stata finalmente sottoscritta l’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari, scaduto il 31.5.2012.
Come ricorderete, la trattativa è stata lunga e difficile, ha risentito della debolezza di rappresentatività della controparte ed ha visto momenti di tensione a seguito della rottura delle trattative. La forte azione di mobilitazione sindacale messa in campo grazie all’impegno dei lavoratori del settore, assieme al lavoro di diplomazia portato avanti dalle Segreterie Nazionali, ha permesso di riaprire il confronto e di giungere alla sua conclusione, rinnovando il Contratto.
Non è superfluo rammentare che, in questo settore, il rinnovo del Contratto rappresenta l’unico elemento di perequazione salariale per i lavoratori, essendo la contrattazione di secondo livello non uniforme e diffusa a livello nazionale.
Era altrettanto chiara la necessità di rinnovare questo CCNL a salvaguardia della sua specificità e rispondenza alle reali esigenze dei lavoratori del settore.
Di seguito si riportano i punti salienti dell’ipotesi di accordo.
PROCEDURE DI RINNOVO– E’ stato riscritto completamente, rendendolo più organico ed individuando la tempistica per la disdetta: 6 mesi prima della scadenza con l’invio della piattaforma 5 mesi prima della scadenza.
CONTRATTAZIONE DI 2^ LIVELLO – Nelle materie demandate alla contrattazione di secondo livello è stato inserito l’articolo 40 (TRASFERIMENTI) ed è stata eliminata la transitorietà dei contratti di secondo livello, inserita nel precedente rinnovo in funzione del passaggio alla triennalità.
DIRITTI DI INFORMAZIONE – Sono stati rafforzati a tutti i livelli, con l’inserimento di appositi incontri preventivi sia a livello nazionale in caso di fusioni, costituzioni di società controllate, terziarizzazioni, sia livello locale in caso di fusione, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nei quali dovranno essere verificati anche i riflessi sull’organizzazione del lavoro e le posizioni professionali dei lavoratori.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – E’ stata eliminata la possibilità di instaurare rapporti di consulenza con personale dipendente cessato dal servizio per un periodo superiore a sei mesi, salvo casi particolari per i quali dovrà essere data comunicazione motivata alle RSU/RSA.
PERIODO DI PROVA – è stato diminuito di un mese il periodo di prova per il personale di 4° e 5° livello e sono stati rimodulati i periodi per gli altri livelli.
CLASSIFICAZIONE – E’ stata completamente riscritta la classificazione, assumendo il lavoro svolto dalla commissione appositamente costituita per affrontare il tema; dietro allegata.
PASSAGGIO DI LIVELLO – Come richiesto in piattaforma, il periodo necessario per maturare il passaggio di livello è stato diminuito a 2 mesi, tranne per i quadri.
MAGGIORAZIONI PER LAVORO IN TURNO – E’ stata pienamente accolta la richiesta di aumentare le maggiorazioni per lavoro in turno notturno, diurno domenicale e festivo, che salgono rispettivamente al 25%, 20%, 20%.
PERMESSI (art. 25) – E’ stato quantificato in 24 ore annue il diritto a permessi personali di breve durata
PERMESSI STUDIO – è stata aumentata al 5% la percentuale dei lavoratori in forza che può usufruire dell’esercizio al diritto di studio; sono stati inoltre aumentati ad un massimo di 250 ore nel triennio i permessi di studio retribuiti, usufruibili per un massimo di 150 in un anno.
PERMESSO NATALITA’ – E’ stato finalmente riconosciuto il diritto ad un giorno di permesso retribuito per il lavoratore padre in caso di nascita, adozione o affido di un figlio.
INDENNITÀ DI CASSA – Sono state uniformate tra sede centrale e sedi periferiche.
INCREMENTI ECONOMICI – Per quanto concerne gli aspetti economici, occorre spendere qualche parola sulla enorme difficoltà per raggiungere questo risultato, infatti c’era la totale chiusura manifestata dalla controparte a trattare questo argomento e la volontà di chiudere a costo zero.
Il lavoro diplomatico portato avanti per molti mesi è stato funzionale allo spostamento della controparte dalla sua rigidità. L’elemento di equilibrio è stato trovato nell’allungamento di sette mesi della vigenza del contratto, che avrà dunque scadenza il 31 dicembre 2015.
L’incremento salariale è pari a 100 € da riparametrare al 3 livello, erogati alle seguenti scadenze:
> € 25 – 1 aprile 2014
> € 25 – 1 gennaio 2015
> € 25 – 1 maggio 2015
> € 25 – 1 dicembre 2015
UNA TANTUM
Per il periodo di carenza contrattuale, 1.6.2012-31.3.2014, per il personale in forza alla data del 1.4.2014, verrà corrisposta una somma una tantum uguale per tutti pari a 250 €,
- 50% unitamente alla retribuzione del mese di luglio
- restante 50% unitamente alla retribuzione di gennaio 2015.