CIGO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
le informazioni utili per i Lavoratori coinvolti
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 emergenza epidemiologica COVID-19
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n°18,
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Il ricorso alla CIGO può essere:
– a zero ore, quando il lavoratore è sospeso per tutta la settimana;
– a orario ridotto, quando le ore di sospensione non coprono tutta la settimana lavorativa ma solo una parte.
I lavoratori che possono esserne interessati: operai, apprendisti, intermedi, impiegati e quadri, assunti a tempo indeterminato, a termine o part-time e con contratto d’inserimento.
Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di: dirigenti e gli avventizi agricoli.
Il trattamento economico: ogni anno vengono adeguati gli importi delle retribuzioni da prendere a riferimento ed i massimali di Cig (circolare Inps n.20 del 10 febbraio 2020) che si distinguono in due fasce.
La retribuzione di riferimento è data dal lordo mensile del lavoratore e dalle quote degli istituti a maturazione annuale (es. 13^ e 14^).
Il calcolo della Cigo, pur avendo un massimale mensile fisso, è variabile da mese a mese, in quanto dipende dalle ore lavorative di calendario previste nel mese interessato alla Cassa; infatti l’importo mensile della Cigo deve essere diviso per il numero delle ore lavorative ricadenti nel mese considerato ed il risultato deve essere moltiplicato per le ore per le quali è intervenuta la Cigo.
Esempio mese di marzo 2020: 22 giorni lavorabili x 8 ore = 176 ore
939,89 € (imponibile fiscale) : 176 (ore) = € 5,34 retribuzione lorda oraria in Cigo
Se vuoi saperne di più scarica il volantino completo i clicca qui!