4a GIORNATA NAZIONALE FAI CISL PER LA CURA DELL’AMBIENTE
L’iniziativa della Federazione agroalimentare della Cisl, rilancia la salvaguardia dell’ambiente, assieme sostenibilità sociale, ambientale ed economica
Tutto pronto per la quarta edizione di Fai bella l’Italia, l’iniziativa della Federazione Agroalimentare della Cisl (FAI) che, in occasione della Giornata Nazionale per la cura e l’ambiente del 5 giugno, rilancia la salvaguardia dell’ambiente, organizzando su tutto il territorio nazionale iniziative rivolte alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.
“In occasione del VII° Congresso FAI CISL – commenta il Segretario Generale Nazionale, Onofrio Rota – oltre 400 tra delegati, operatori e dirigenti del nostro sindacato hanno partecipato a un’edizione speciale della Giornata per la cura dell’ambiente. Durante la pulizia della spiaggia di Capoiale, nel Parco nazionale del Gargano, sono stati raccolti oltre mille chili di rifiuti portati dalle mareggiate invernali, tra i quali soprattutto plastica. A dimostrazione del fatto che anche nelle aree protette, dove i rifiuti non sono lasciati direttamente dalle persone, ricadono sempre e comunque le conseguenze impattanti delle attività dell’uomo.”
Diventa indispensabile riequilibrare le conseguenze delle nostre azioni quotidiane attraverso azioni di recupero e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico, sia nell’ottica del contrasto al cambiamento climatico, sia per dare un forte segnale di presidio del territorio e di responsabilità civile.
Il progetto Fai bella l’Italia oltre a promuove la tutela dell’ambiente, ha l’obiettivo di ricordare a tutti noi che la salvaguardia dell’ambiente dipende dal comportamento quotidiano di ogni singola persona.
“Oggi, più che mai – spiega Gobbo – diventa fondamentale mettere assieme sostenibilità sociale, ambientale ed economica, anche attraverso un rapporto sano e bilanciato tra uomo e territorio, senza dimenticare la salvaguardia di tutte quelle specificità ed eccellenze che all’ambiente si legano, come i prodotti agroalimentari locali con le loro tradizioni”.
La Fai Cisl rappresenta quei settori legati all’ambiente come l’agricoltura, la bonifica, la forestazione e la pesca, il cui contributo è prezioso grazie al lavoro di chi, quotidianamente, si impegna per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, per rilanciare in modo intelligente i territori marginalizzati e nel contempo per contrastare lo spopolamento nelle zone oggi più disagiate.
IN FRIULI VENEZIA GIULIA l’iniziativa è PREVISTA per MERCOLEDI’ 1 GIUGNO ORE 9.00 a POZZUOLO DEL FRIULI
Novità rilevanti in tema di vaccinazione – Rinnovo richiesta di proroga delle tutele previste per il periodo di quarantena e per le assenze dei lavoratori fragili.
Datato 7 gennaio u.s. è stato definitivamente pubblicato il decreto legge n.1 (GU., Serie generale, n.4). Rispondendo ad una condizione di crescente emergenza, considerato l’aumento esponenziale dei casi di contagio determinati dalla variante Omicron, il Governo è giunto ad approvare, con l’entrata in vigore dal 8 gennaio c.a., un insieme di misure che introducono disposizioni stingenti, in particolare sul piano dell’obbligo vaccinale, comprendendo anche il mondo del lavoro pubblico e privato.
Primo paese in Europa, l’Italia, per la complessità degli interventi previsti, di natura vincolante, riguardanti l’obbligo vaccinale esteso alla popolazione, allo scopo di aumentare la tutela della salute della collettiva, percorrendo sempre di più la strada auspicata dalla CISL, già dall’estate scorsa, ha varato sostanzialmente, i seguenti obblighi:
Popolazione
- Per tutti i cittadini italiani, e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, (nonché i cittadini stranieri con occupazione da lavoro dipendente o autonomo che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari e i minori di stranieri), dal compimento dei 50 anni, è previsto l’obbligo di vaccinazione (ciclo primario e booster). Confermata l’esenzione per i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, fino al 31 gennaio 2022, essi possono utilizzare le certificazioni in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori o dai medici di medicina generale o pediatri che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione nazionale.
- In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100, impartita dal Ministero della Salute, mediante l’Agenzia delle Entrate, a coloro che dal 1° febbraio c.a. non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, come anche ai soggetti che dalla stessa data non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario, entro i termini di validità previsti.
- Sarà necessario possedere ed esibire il green pass “base” (ottenibile alle stesse condizioni del green pass “rafforzato” o con anche solo un tampone molecolare valido con esito negativo per la durata prevista, oltre a chi è esente per ragioni di salute e ai minori di 12 anni), fino al 31 marzo c.a., per accedere:
- ai servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio c.a.);
- ai pubblici uffici, postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare le esigenze essenziali e primarie della persona (ad es. farmacie o supermercati …) individuate con DPCM entro 15 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (a partire dal 1° febbraio c.a.).
N.B.: Dal 10 gennaio c.a. per accedere, tra gli altri, agli alberghi, ristoranti (anche quelli all’interno delle strutture), ai mezzi di trasporto pubblici locali, regionali interregionali sarà richiesto il possesso e l’esibizione del green pass “rafforzato”.
Contesti lavorativi pubblici e privati
- Per tutti gli occupati, del settore privato e pubblico (e delle strutture nelle quali si svolge l’attività giudiziaria, esclusi solo avvocati difensori, testimoni e le parti del processo), che hanno compiuto 50 anni, per poter accedere al luogo di lavoro dovranno essere in possesso del Green Pass “rafforzato”. L’obbligo, sarà operativo, almeno per adesso, dal 15 febbraio p.v., fino al 15 giungo p.v.. Il controllo dovrà avvenire da parte del datore di lavoro e/o da parte di un incaricato. Si ricorda, a tale riguardo, che per ottenere il green pass “rafforzato” occorre essere in regola con le vaccinazioni (ciclo primario e richiamo) o essere guariti dal Covid-19. Pertanto:
- chi è alla prima dose (inizio ciclo vaccinale primario), riceverà il green pass dopo 12 giorni dalla vaccinazione, e il certificato sarò valido dal 15° giorno, fino alla scadenza prevista per effettuare la seconda dose;
- chi ha già ricevuto la seconda dose (dose di completamento ciclo vaccinale primario), a partire dai quattro mesi successivi, fino ai sei mesi dopo la vaccinazione (durata ridotta, dagli attuali 9 mesi, dalla data del 1° febbraio p.v.), può procedere con la terza dose (booster);
- chi ha ricevuto anche la terza dose (dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario – booster), è in possesso di un certificato dalla validità pari a 6 mesi (durata ridotta, dagli attuali 9 mesi, dalla data del 1° febbraio p.v.);
- chi è guarito, e si appresta ad effettuare la vaccinazione necessaria a terminare il ciclo vaccinale primario o il richiamo, prolungando così di sei mesi il proprio certificato
Si ricorda che gli occupati esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, verranno adibiti dal datore di lavoro a mansioni, anche diverse dalla propria (senza che questo determini decurtazione della retribuzione), nel rispetto della tutela dal rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- In caso di comunicazione da parte degli occupati di mancato possesso o di non esibizione all’accesso dei luoghi di lavoro del green pass “rafforzato”, verranno considerati da subito assenti ingiustificati con relativa sospensione della retribuzione, altro compenso o emolumento. Condizione che non prevede conseguenze disciplinari e fa conservare il rapporto di lavoro. La violazione delle regole di accesso, da parte degli occupati prevede una sanzione da euro 600 a euro 1500, mentre per il datore di lavoro che non provvede al controllo sono previste sanzioni da euro 400 fino euro 1000. Somme che si raddoppiano in caso di reiterazione.
- In tutte le realtà lavorative, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (determinata da comunicazione di mancato possesso o non esibizione all’accesso dei luoghi di lavoro del green pass “rafforzato”), il datore di lavoro può sospendere l’occupato per la durata corrispondente a quella del contatto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022. Confermato anche in questo caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e a non ricevere alcuna conseguenza disciplinare.
- Ad integrazione di quanto disposto con il DL, è stato chiarito, con note del governo che, per quanto concerne la modalità di lavoro agile, per tutto il mondo del lavoro, si deve fare riferimento alle disposizioni vigenti (guardando anche alle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva, nel settore privato, delineate con il Protocollo nazionale, siglato tra Parti sociali e ministeri competenti, il 7 dicembre u.s.), utilizzando al massimo le flessibilità consentite. Permangono, comunque, le modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e occupato, ma con notifica telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e obbligo di informativa, sui rischi SSL, da parte del datore di lavoro.
Quarantena Servizi educativi
Per le modalità di gestione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico sono state previste, mediante una Circolare del Ministero della Salute e del Ministro dell’Istruzione (n.0001782 dell’8/01/2022 – DGPRE-DGPRE-P), le seguenti nuove regole:
- Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia:
- + con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di 10 giorni e quarantena di durata di 10 giorni che termina con un test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- Scuola primaria:
- + con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe. L’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). Se il T0 o il T5 sono positivi è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il Medico di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta (MMG/PLS) e non si rientra a scuola.
- con un almeno due casi di positività: l’attività didattica in presenza è sospesa si applica la didattica a distanza per la durata 10 giorni e quarantena di durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo).
- Scuola secondaria di I e II grado:
- + con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine Ffp2 per 10 giorni.
- con due casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 10 giorni per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni (e ai quali non è stata somministrata la dose di richiamo), e quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo). Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2.
- con tre casi di positività nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe. Si applica quanto previsto nella Circolare del Ministero della Salute per i contatti stretti (ad Alto Rischio) n.0060136 del 30/12/2021.
La CISL ha sollecitato i Ministri competenti sulle due questioni delicate, ad oggi, non ancora risolte, in tema di tutele per il periodo della quarantena e per le assenze dei lavoratori fragili.
In riferimento, difatti, alla misura di tutela che prevede l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato, essendo scaduta il 31 dicembre p.v., si è richiesta l’urgente proroga.
Così, per le tutele previste per le lavoratrici e i lavoratori fragili, considerato che, pur apprezzando la proroga, al 28 febbraio 2022, della possibilità di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, occorre intervenire anche a tutela di quei soggetti fragili che, per la particolare mansione a cui sono adibiti, non possono svolgere la propria attività se non in presenza, sul luogo di lavoro.
In tal senso, la CISL ha richiesto la proroga, fino al termine dello stato di emergenza, che preveda che il periodo di assenza dal servizio sia equiparato, come già previsto, al ricovero ospedaliero e non sia computabile ai fini del calcolo del periodo di comporto. Si ricorda che i soggetti fragili non devono essere confusi con i soggetti che hanno un certificato di esonero dalla vaccinazione.
QUARANTENA ASSIMILATA ALLA MALATTIA ANCHE PER IL 2021
Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale) dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid-19, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
L’art. 8 del DL n. 146/2021, a parziale modifica e integrazione dell’art. 26 del DL n. 18/2020, proroga
al 31 dicembre 2021 l’assimilazione alla malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Tale assimilazione opera ai fini del trattamento economico spettante per i suddetti periodi. Questi
ultimi, infine, non sono computabili per il periodo di comporto.
I periodi di quarantena verificatesi nel corso del 2021 vanno, dunque, considerati come periodi di malattia con conseguente diritto al trattamento economico previsto per quest’ultima, il quale, a seconda dei casi, è a carico dell’INPS (indennità) e del datore di lavoro (carenza ed eventuale integrazione) ovvero interamente a carico del datore di lavoro.
GREEN PASS SALUTE ESICUREZZA
La Fai Cisl insieme alla Cisl continua a sollecitare il Governo al fine di sciogliere i dubbi e i nodi interpretativi sulle disposizioni relative al Green Pass e sulle questioni che riguardano la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro per una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori.
Assemblea nazionale CGIL, CISL, UIL “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”
E’ bastato che la morsa della pandemia allentasse lievemente la sua presa e consentisse di riprendere in modo più regolare tutte le attività lavorative, con i ritmi e i carichi di lavoro di sempre, che il dramma delle morti sul lavoro, per cause altre dal COVID-19, si riproponesse nella drammatica “ordinaria” frequenza. Ancor più in questo tempo dove è prioritaria per il nostro Paese la ripresa e la ripartenza, va alzata l’attenzione sulle misure di prevenzione e protezione e sul rispetto della normativa perché un lavoratore, una lavoratrice che esce di casa per andare a lavorare ha il diritto di tornarci, la vita delle persone deve essere un valore collettivo superiore al profitto. Per questo, per dire ancora una volta basta, delineando precisi interventi d’azione, individuando soggetti e ambiti che concretizzino quanto urgente e necessario, MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021, DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30 CGIL-CISL-UIL svolgeranno una ASSEMBLEA NAZIONALE alla presenza dei Segretari Generali MAURIZIO LANDINI, LUIGI SBARRA E PIERPAOLO BOMBARDIERI, all’insegna del monito:
“FERMIAMO LA STRAGE NEI LUOGHI DI LAVORO”
All’assemblea parteciperanno i nostri rappresentanti, RSA/RSU – RLS/RLST, perché è grazie a loro e attraverso di loro, impegnati ogni giorno sui posti di lavoro, che il cambiamento a cui puntiamo potrà realizzarsi, agendo soprattutto con la contrattazione, il presidio e l’impegno di energie fisiche e intellettuali. Non, quindi, un momento nazionale solo per dire basta, ma l’avvio di una campagna di re-azione, fatta di iniziative che dovranno svolgersi sul territorio (nelle modalità consentite e praticabili), nella cornice dei temi espressi nella piattaforma nazionale. Nel volantino avrete la possibilità, cliccando nello spazio dedicato, di collegarvi direttamente alla piattaforma dell’iniziativa che andrà anche in diretta social su Facebook sui canali CGIL CISL UIL.
INFORMATIVE COVID19: Decreti, Tutele, Bonus…
Per aiutarvi a comprendere meglio tutte le novità di questo periodo,
potete scaricare le nostre informative. Per qualsiasi chiarimento CHIAMATECI!
DECRETO “RISTORI” |
CONGEDO COVID FIGLI |
TEST COVID AL LAVORO |
SICUREZZA AL LAVORO |
TEST SIEROLOGICI ai DIPENDENTI
Il Garante per la privacy ha specificato che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio,
il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti
di effettuare test sierologici SOLO se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica.
Quindi SOLO IL MEDICO DEL LAVORO, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici.
E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.
Il costo degli esami clinici e biologici disposti dal medico competente è a carico del Datore di Lavoro come previsto dal Dlgs 81/2008.
#FAItuaLaSicurezza
Coordinamento Nazionale FAI CISL Pesca – 5 maggio 2020 – in videoconferenza
Nella giornata di mercoledì 5 maggio u.s., si è riunito in videoconferenza il Coordinamento Nazionale FAI CISL Pesca, presieduto dal Segretario nazionale Silvano Giangiacomi a cui ha portato un saluto il Segretario generale Onofrio Rota. Hanno partecipato i coordinatori regionali del settore pesca della FAI CISL di tutte le regioni d’Italia per affrontare le diverse problematiche locali delle marinerie italiane, in special modo quelle riguardanti l’emergenza da Covid 19.
IN SINTESI
Protocollo sicurezza Covid 19
FAI FLAI e UILA a livello nazionale stanno completando un documento, specifico per la pesca, in linea con il Protocollo sicurezza del 24 aprile 2020. Questo servirà come linea guida per i successivi protocolli Covid 19 da stilare nelle varie marinerie.
In FVG potrebbe essere necessario redigere tre protocolli: per le marinerie più importanti di Trieste, Grado e Marano.
Situazione Intese Regionali, CIGDeroga e FIS
Si riscontra che la situazione complessiva nazionale è molto diversificata: in alcune Regioni ci sono ritardi nell’autorizzare le Casse in Deroga, mentre in alcune i primi pagamenti da parte dell’INPS sono stati effettuati.
In FVG nei prossimi giorni dovrebbero essere pagate le prime CIG in Deroga.
Polizza aggiuntiva EBIPesca emergenza COVID 19
L’ente bilaterale EBIPesca, ha istituito un indennizzo giornaliero per coloro che sono stati colpiti da Covid 19 con quarantena domiciliare o ricovero.
Per essere maggiormente informati su questo tema potete contattare l’operatore della FAI CISL FVG:
Marco Savi – cell. 333 6580833.
Piano Triennale e Formazione
Causa l’emergenza sanitaria la formazione in aula è stata sospesa. La FAI CISL nazionale sta attivando una modalità di formazione a distanza o E-Lerning (apprendimento in rete) dove il marittimo potrà accedere alle lezioni in qualsiasi momento della giornata e, per ottenere l’attestato, dovrà fare alla fine un test di verifica.
Per il FVG si sta provvedendo a istituire corsi per:
– Utilizzo Tablet Log Book, possibilmente con un tecnico del Ministero;
– Patentino VHF Radio Telegrafico
– Certificazione sanitaria HCCP settore pesca
Bando INVITALIA
Le imprese che hanno sostenuto spese collegate all’acquisto di materiale sanitario per l’emergenza Covid 19, per un importo superiore a € 500, possono far richiesta al Fondo INVITALIA, che opera in collaborazione con l’INAIL, per il recupero del 100% di tali spese.
Regolamentazione Previdenza nella Pesca L. 250/L. 413
Le parti sindacali e il Ministero si stanno adoperando per calendarizzare un incontro in videoconferenza sulla regolamentazione della previdenza marittima nella piccola e grande pesca, visto che il precedente previsto per il 17 marzo u.s., è stato rinviato causa Covid 19.
Fermo Pesca Obbligatorio Pelagici FVG (sardine e acciughe)
la Fai Cisl del FVG si è fatta portavoce durante la video conferenza della richiesta da parte delle imprese di pesca della regione che effettuano la pesca pelagica, di proporre al Ministero una deroga al fermo biologico di agosto per il 2020 in quanto le imprese hanno già effettuato, causa Covid 19, più di due mesi di fermo e sono in difficolta economica.
Al termine è stato sottolineato il buon lavoro della FAI CISL con il Coordinamento Pesca Nazionale e Nord Adriatico e il contributo che la nostra Federazione porta ai tavoli del sindacato europeo a Bruxelles.
La FAI continua ad essere fondamentale nella rappresentanza sindacale e nel confronto con le Associazioni datoriali, rafforzando la presenza nelle Marinerie e costituendo dei Coordinamenti, simile al già avviato Nord Adriatico, anche per il Tirreno e il Sud.
Trieste, 11/05/2020
FAI CISL FVG – Marco Savi