ACCORDO CCNL Dipendenti Cooperative agricole/CASEIFICI SOCIALI
Dopo mesi di trattative, il 18 dicembre 2020, FAI Cisl, FLAI Cgil e UILA Uil hanno sottoscritto con AGCI-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare, l’accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli, valido per il quadriennio 2020-2023, che interessa direttamente anche gli addetti dei CASEIFICI SOCIALI ed in modo particolare “per tutti gli istituti non espressamente considerati” da loro contratto (Art.1).
Il confronto svoltosi in un contesto di crisi sanitaria, sociale ed economica, causa Covid-19, si è concluso con un accordo che migliora diritti e tutele per le lavoratrici e i lavoratori del settore, stabilendo un incremento economico superiore all’Ipca stimata per il quadriennio 2020-2023.
Il rinnovo ha dovuto tener conto della disomogeneità dei vari settori produttivi a cui si applica questo contratto nazionale, che hanno avuto performance economiche molto diverse tra loro.
DI SEGUITO, I CONTENUTI PRINCIPALI DELL’INTESA RAGGIUNTA
DECORRENZA E DURATA – art. 2
Il CCNL ha durata quadriennale, dal 1.1.2020 al 31.12.2023, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
APPALTI – art. 4 bis
E’ stata inserita la normativa di riferimento in materia di lavori transnazionali: le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatrici norme che rispettino le leggi vigenti, che garantiscono sia l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici sia di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche. Inoltre, viene implementato il comma 5, definendo che i lavoratori di aziende appaltatrici possono usufruire dei servizi, come ad esempio mensa e spogliatoi, previsti per i lavoratori dell’azienda appaltante, con intese tra azienda appaltante e appaltatrice nel rispetto delle norme sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
DIFESA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA – art. 5 bis nuovo articolo
È stato inserito un importante articolo sulla difesa della dignità della persona, in coerenza ed in continuità con l’accordo interconfederale del 30 gennaio 2020, per il contrasto delle molestie e delle violenze di genere nei luoghi di lavoro come di ogni forma di discriminazione.
AMBIENTE E SALUTE – art. 7
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori vengono aumentate le ore di agibilità degli RLS da 40 a 42 ore annue, per ogni rappresentante.
Inoltre, in sede aziendale verrà valutata la necessità di aumentare il monte-ore di formazione obbligatoria per gli RLS fino ad un massimo di 8 ore annue da aggiungere alle 32 già normate.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTEGRATIVI – art. 12
E’ stato definito che gli Organi di gestione del Filcoop Sanitario definiranno un piano facoltativo aggiuntivo di prestazioni sanitarie con relative modalità operative a favore e a carico degli Operai.
ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITÀ – art. 22
È stata riformulata la parte relativa alla “banca ore”, stabilendo che il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale.
Inoltre, le maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, saranno corrisposte con la retribuzione del mese in cui avviene la prestazione lavorativa.
FERIE – art. 29
Vengono inserite le ferie solidali che possono essere “cedute” per complessivi 10 giorni annui ad altri lavoratori
occupati nella stessa azienda, al fine di poter assistere per particolari condizioni di salute i figli conviventi, il
coniuge e il convivente. Questi lavoratori possono fare richiesta per un massimo di 30 giorni per ciascuna
istanza, esibendo certificazione medica comprovante.
CONGEDI E PERMESSI – art. 30
Sono state introdotte 8 ore annue di permesso retribuito, anche frazionabili, per assistere i genitori anziani di
età pari o superiore a 75 anni nell’ipotesi di: ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day
hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.
Altresì, al fine di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita
lavorativa e sociale, È STATO PREVISTO UN CONGEDO RETRIBUITO DI 2 MESI, aggiuntivi ai 3 mesi previsti dalla legge, a
carico della cooperativa. La lavoratrice a tempo determinato, nel caso di percorsi di rinserimento, può
esercitare il diritto di riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso e il diritto di precedenza si estingue
entro 18 mesi dalla presentazione della domanda.
MATERNITÀ – nuovo articolo 30 bis
È stata trovata un’intesa sul tema dell’integrazione al congedo obbligatorio di maternità, rispetto alla
precedente formulazione contrattuale: l’impresa a decorrere dal 1.1.2017 integrerà la prestazione erogata
dall’Inps per un massimo di 5 mesi alle operaie a tempo indeterminato e alle impiegate. Alle operaie a tempo
determinato invece, se in costanza di rapporto di lavoro, dal mese successivo alla stipula della presente intesa,
sarà corrisposta l’integrazione con le modalità semplificate sotto riportare, per un massimo di 5 mesi pari a
130 giornate massime.