Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità
In via sperimentale fino al 31/12/2022, alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato è riconosciuto un esonero del 50% dei contributi previdenziali a loro carico, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità (obbligatorio o facoltativo). Tale esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri della contribuzione dovuti dal datore di lavoro e con l’esonero dello 0,8% +1,2% della contribuzione IVS a carico del lavoratore.
Con la circolare in oggetto, l’INPS ha fornito istruzioni operative con riferimento all’esonero contributivo a carico delle lavoratrici madri rientranti a lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, introdotto in via sperimentale per l’anno 2022 dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 137, l. n. 234/2021).
Tale esonero, nella misura del 50%, è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, come sotto definite. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ha una durata complessiva di 12 mesi decorrenti dal mese di competenza di rientro nel posto di lavoro della lavoratrice madre dal congedo di maternità. Il rientro deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità, che:
- siano dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi quelli del settore agricolo ed esclusa la Pubblica Amministrazione come definita dall’art.1, c. 3, d. lgs. 165/2001;
- hanno un rapporto di lavoro subordinato che può essere a tempo indeterminato, determinato (stagionalità inclusa), compresi i casi di part time, di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente. Sono incluse anche le lavoratrici madri assunte con rapporto di lavoro subordinato a scopo di somministrazione di lavoro e le lavoratrici madri assunte con rapporto di lavoro subordinato e socie di cooperativa.
- hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità di cui all’art. 16 d. lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità). Se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio oppure è disposta l’estensione del periodo di interdizione post partum ai sensi dell’art. 17 d. lgs. 151/2001, la misura trova applicazione alla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006.
L’esonero contributivo di cui si sta trattando è cumulabile con gli altri esoneri relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e con l’esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico del lavoratore di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 234/2021, nonché con il suo incremento dell’1,2% disposto dal d.l. n. 155/2022 (Decreto Aiuti Bis). In quest’ultimo caso, si applica prima la riduzione del 50% e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice e poi l’ulteriore riduzione del 2% (sommatoria dello 0,8% e dell’1,2%).