Proroghe lavoro agile emergenziale
In fase di conversione in legge del Decreto Aiuti bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142 ) sono state inserite proroghe relative all’utilizzo emergenziale del lavoro agile, che descriviamo di seguito.
Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
Dopo l’articolo 23 viene inserito l’art. 23-bis che, con il comma 2, va a prorogare il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B (si tratta dell’art. 90 commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) annesso al medesimo decreto-legge
Pertanto è prorogato dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, anche in assenza degli accordi individuali, per:
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico- legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi “i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Si ricorda che Il DM Salute del 4 febbraio 2022 ha individuato le «patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità».
Proroga del lavoro agile senza accordo individuale nel settore privato
Dopo l’articolo 25 viene inserito l’art. 25-bis che va a prorogare, senza modifiche, la norma di cui all’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52, che a sua volta prorogava le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
Pertanto è prorogata dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di collocare il lavoratore in lavoro agile anche in assenza di accordo individuale.