DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: come viene calcolata?
L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili).
Vengono sottratti:
- periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo,
- le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione).
Saranno aggiunti i periodi di:
- trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica,
- CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali “COVID-19”,
- i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali “COVID-19” fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge n. 240
Ai fini del calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale l’Istituto, anche per la prestazione di competenza del 2021, utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.
Ai fini del calcolo dell’indennità spettante si utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 sarà pari al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
Per gli operai a tempo determinato, a titolo di contributo di solidarietà, dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.