Rinnovo CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura
Il 30 novembre u.s. è stato firmato tra FAI, FLAI e UILA PESCA e le Centrali cooperative, AGCI Agrital, Fedagri pesca-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare l’accordo per il rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative di pesca. Il contratto, già scaduto il 31 dicembre 2021, è valido per il quadriennio 2022-2025
Diversi sono i punti rilevanti dell’accordo:
Dal punto di vista retributivo, si riconosce un incremento del 6%, a parametro 100, suddiviso in due tranche di uguale importo: la prima con decorrenza 1° dicembre 2022, la seconda con decorrenza 1° marzo 2023.
Relazioni sindacali:
Alla fine del capitolo viene inserito un ulteriore periodo che specifica, tra le altre cose, che a fronte di una eventuale richiesta di adesione al CCNL da parte di altre organizzazioni, tutte le parti stipulanti sono tenute a darne preventiva e formale autorizzazione.
Art. 9 – Flessibilità
Viene riconosciuta una maggiorazione del 20% della retribuzione per le ore di flessibilità positiva, fermo restando l’erogazione salariale completa in caso di flessibilità negativa.
Art. 13 – Orario straordinario
La maggiorazione prevista in caso di straordinario diurno passa dal 20% al 30%, mentre in caso di straordinario festivo la stessa viene incrementata dal 30% al 35%.
Art. 14 – Pernottamento in valli da pesca
L’indennità aggiuntiva prevista per ogni singolo pernottamento in valli da pesca viene incrementata da 18,10 euro a 45 euro, mentre il limite massimo della prestazione in turno notturno nel medesimo mese, viene portato da 15 giorni a 6 giorni.
Art. 18 – Permessi retribuiti
Si prevede una diversa formulazione del capitolo, al fine di chiarire che le 32 ore di permesso retribuito riconosciute in sostituzione delle 3 festività abolite sono aggiuntive alle 56 ore di permessi retribuiti ulteriormente previsti.
Art. 27 – Indennità di malattia
L’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS corrisposta dal datore di lavoro viene così incrementata:
- dal 75% al 100% per i giorni dal 4° al 20° fino ad un massimo di 5 eventi annui;
- al 6° evento in poi l’indennità resta al 75%;
- inoltre, la normativa dell’articolo in oggetto viene estesa agli apprendisti.
Art. 28 – Indennità di infortunio
L’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS corrisposta dal datore di lavoro viene così incrementata:
- dal 60% al 100% per i primi tre giorni;
- dal 90% al 100% dal 5° al 20° giorno.
Art. 30 – Aspettativa malattia e infortunio
La conservazione del posto di lavoro, fissata per un periodo massimo di 180 giorni, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo ulteriore che viene incrementato da 120 a 180 giorni.
Art. 30 bis – Ferie solidali
Viene introdotto l’istituto delle ferie solidali, ovvero la possibilità per il lavoratore di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, nel caso in cui questi ultimi abbiano esigenza di assistere figli conviventi, il coniuge o il convivente in particolari condizioni di salute che richiedano una assistenza costante.
Art. 32 – Gravidanza e puerperio
Si prevede che il periodo di esenzione dal lavoro notturno può essere concesso per un periodo di tre mesi a partire dal compimento dei tre anni di vita del figlio fino al compimento dei sei anni di età; inoltre, viene riconosciuto al padre un giorno aggiuntivo di congedo di paternità obbligatorio.
Art. 32 bis – Tutele per le donne vittime di violenza di genere
Per le lavoratrici che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 2015, le Parti hanno stabilito la possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di congedo retribuito di due mesi, rispetto a quanto riconosciuto dalla legge, mentre per le lavoratrici a tempo determinato inserite nei percorsi di protezione richiamati dal citato art. 24, viene introdotta la possibilità di esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso suddetto.
Art. 41 – Indennità di cassa
L’indennità di cassa viene incrementata dal 5% al 10%
Art. 60 – Formazione
Viene incrementato il permesso retribuito riconosciuto per la formazione professionale da 150 ore a 200 ore
Art. 64 – Previdenza complementare
Le Parti individuano in Previdenza Cooperativa il Fondo di riferimento per la previdenza complementare.
Le contribuzioni dovute al Fondo sono così costituite:
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento fino al 31-12-2022;
- la percentuale a carico del datore di lavoro sarà incrementata fino al 1,5%, a far data dal 1-1-2023
Art. 65 – Fondo sanitario integrativo
Le Parti hanno introdotto l’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa come diritto contrattuale da riconoscere ai lavoratori cui si applica il CCNL e convengono di promuovere ogni utile iniziativa affinché i lavoratori siano iscritti al fondo F.I.L.COOP Sanitario. Si prevede che l’azienda che omette il versamento per la sanità integrativa è responsabile verso i lavoratori per la perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 66 – Decorrenza e durata
Si stabilisce che il presente CCNL ha durata quadriennale sia per la parte normativa che per quella economica (1°gennaio 2022 – 31 dicembre 2025).
Art. 67 – Rinnovo del contratto-procedure
Si prevede che l’invio della piattaforma per il rinnovo del CCNL dovrà essere inviata almeno 3 mesi prima della scadenza e che l’apertura della trattativa avverrà non più tardi di 2 mesi prima della scadenza del CCNL
Le Segreterie Nazionali di FAI, FLAI e UILA PESCA esprimono piena soddisfazione per l’accordo siglato, che ha portato ad un’ampia condivisione delle richieste presenti in piattaforma fornendo risposte ai lavoratori impegnati in tutte le attività del settore che si svolgono a terra e che rappresentano una concreta possibilità di sviluppo del comparto, soprattutto in questo periodo storico caratterizzato da criticità economiche e sociali che stanno coinvolgendo famiglie e imprese.