MATERNITÀ, PATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE: NUOVE TUTELE E INDICAZIONI
Il messaggio INPS n. 3066 del 4 agosto 2022, illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DI 10 GIORNI
L’art. 2, comma 1, lettera c), del Lgs n. 105/2022 introduce l’art. 27-bis al Capo IV del Lgs 26 marzo 2001, n. 151
Il PADRE lavoratore dipendente si astiene per 10 giorni lavorativi (anche adottivo o affidatario):
- dai 2 mesi precedenti la data presunta parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita;
- in caso di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni lavorativi;
- il congedo è fruibile anche:
- in via non continuativa,
- in caso di morte perinatale del figlio,
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- non è frazionabile a ore.
COME RICHIEDERLO
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
MODIFICHE CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI
Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;
Viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, (continuativi o frazionati) di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
Viene estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.
Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per i periodi di congedo parentale ULTERIORI ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento (524,30€ x 2,5 = 1.310,875€ per il 2022).
COME PRESENTARE LA DOMANDA
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è sufficiente presentare RICHIESTA AL PROPRIO DATORE DI LAVORO, REGOLARIZZANDO SUCCESSIVAMENTE LA DOMANDA TELEMATICA.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ
- CERTIFICATO DI NASCITA
- CODICE FISCALE DEI GENITORI E DEL FIGLIO
- BUSTA PAGA
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